FORMAZIONE PERMANENTE



Per formazione professionale permanente si intende ogni attività di accrescimento ed approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali nonché il loro aggiornamento.

La finalità della formazione continua permanente è quella di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale (DPR 7 agosto 2012, n. 137, art 7).

Perché è obbligatoria?

L’obbligo della Formazione continua, già introdotto da anni per molte professioni (vedi professioni sanitarie), è previsto per legge per tutti coloro che esercitato una professione regolamentata a partire dalla pubblicazione del DPR 7 agosto 2012, n. 137, “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148“, (pubblicato in GU 14.08.2012),

I counsellor, per effetto della Legge nr. 4 del 14 gennaio 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate (GU n.22 del 26-1-2013), pur non rientrando nella definizione finora utilizzata in Italia di professioni regolamentate (cioè con un ordine professionale), sono professionisti disciplinati da tale legge e di fatto tenuti alla formazione continua permanente.

In particolare, l’art. 2 della Legge n. 4/2013 dice “Le associazioni professionali promuovono, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri iscritti”.

Pertanto, i counsellor iscritti al CNCP hanno l’obbligo di mantenere e aggiornare la propria preparazione professionale.

L’adempimento di tale dovere è condizione per assolvere agli obblighi professionali e deontologici.

 

Quando inizia l’obbligo formativo?

I soci del CNCP sono tenuti alla formazione permanente dal 1° gennaio dell’anno successivo alla data di iscrizione, con facoltà per l’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati, su base non obbligatoria, nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Associazione e l’inizio dell’obbligo formativo.

 

Che sanzioni ha il socio che non rispetta l’obbligo della formazione permanente?

Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell’obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito.

La sanzione è commisurata alla gravità della violazione.

Entrata in vigore e disciplina transitoria  

Il primo triennio di applicazione degli obblighi formativi è il 2015/17. I crediti maturati nel 2013/14 vengono considerati validi ai fini del triennio 2015/17. 

Quanti crediti bisogna conseguire?

I soci del CNCP devono conseguire nel triennio almeno 60 crediti formativi.Ogni anno è obbligatorio conseguire almeno 10 crediti e non è possibile conseguirne più di 30. Inoltre, 5 crediti all’anno sono riservati ad eventi organizzati direttamente dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali. 

Come si acquisiscono i crediti formativi?

- Tutti gli eventi organizzati dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali rilasciano i crediti formativi.
- Tutti gli eventi pubblicati sul sito del CNCP nella sezione relativa alla formazione permanente rilasciano i crediti      formativi.
- Gli eventi specifici sul counselling, organizzati dai Centri/Istituti i cui programmi formativi sono riconosciuti dal CNCP, e tenuti da soci formatori del CNCP rilasciano i crediti formativi.
- Gli eventi non specifici sul counselling, anche se organizzati dai Centri/Istituti i cui programmi formativi sono riconosciuti dal CNCP, possono rilasciare crediti formativi solo se ritenuti utili per i counsellor. In questo caso il numero dei crediti conseguito sarà la metà.
- Gli eventi organizzati da singoli soci formatori o da Centri e formatori che non fanno parte del CNCP, possono rilasciare crediti formativi solo se preventivamente autorizzati dalla Commissione Formazione Permanente o dalla Scuola di appartenenza del socio.
- La supervisione individuale o di gruppo con soci Supervisori del CNCP rilascia crediti formativi.
- La supervisione individuale o di gruppo con specialisti non soci Supervisori del CNCP può rilasciare crediti formativi se autorizzata dalla Commissione Formazione Permanente o dalla Scuola di appartenenza del socio.I soci dovranno richiedere ed ottenere un attestato di partecipazione all’evento o alla supervisione in cui è specificato il numero dei crediti formativi rilasciati. 

In che numero si acquisiscono i crediti formativi partecipando agli eventi?

Il numero dei crediti formativi viene acquisito dai soci in base allo schema inserito nell’allegato 8 del Regolamento CNCP e di seguito riportato.
- Congresso/Convegno Nazionale/Internazionale in tema di Counselling di almeno 2 giorni: crediti 12
-  Eventi specifici sul Counselling di 1 giorno (almeno otto ore) con Formatore CNCP: crediti 5
-  Eventi specifici sul Counselling di 1/2 giornata (almeno quattro ore) con Formatore CNCP: crediti 3
-  Eventi formativi specifici sul Counselling inferiori a mezza giornata o superiori a una giornata: crediti 0,50 a ora per ogni ora inferiore alla mezza giornata o successiva alla giornata piena.
-  Eventi specifici sul Counselling di 1 giorno (almeno otto ore) con Formatore non CNCP: crediti 3,5
-  Eventi specifici sul Counselling di 1/2 giornata (almeno quattro ore) con Formatore non CNCP: crediti 1,75I Congressi/Convegni, i seminari e tutti gli altri eventi formativi non specifici sul Counselling, ma su argomenti ritenuti utili per i Counsellor, riceveranno metà numero di crediti.
-  Supervisione di gruppo (attiva e passiva) con Supervisori del CNCP: crediti 0,75 a ora
-  Supervisione individuale (attiva e passiva) con Supervisori del CNCP: crediti 1,50 a ora
-  Supervisione di gruppo con altri specialisti non Supervisori CNCP: crediti 0,50 a ora
-  Supervisione individuale con altri specialisti non Supervisori CNCP: crediti 1 a ora
Lo stesso numero di crediti formativi (secondo lo schema precedente) viene attribuito ai formatori e/o relatori degli eventi e dei Congressi/Convegni ed ai supervisori. Inoltre, sono attribuiti crediti 0,50 a ora per la partecipazione alle riunioni degli organismi del CNCP. 
Non sono considerati validi ai fini della formazione permanente eventi che riguardano tematiche specifiche sulla psicoterapia e che siano rivolti in modo esclusivi a psicologi e psicoterapeuti.


E’ possibile essere esonerati dalla formazione permanente?

La Commissione Formazione Permanente o la scuola attraverso la quale ci si inscrive al CNCP, su domanda dell’interessato, può esonerare, anche parzialmente, il socio dallo svolgimento dell’attività formativa, nei casi di:
a)   gravidanza, parto, adempimento da parte dell’uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
b)   grave malattia o infortunio o documentate problematiche personali;
c)    interruzione per un periodo non inferiore a un anno dell’attività professionale di counsellor;
d)   trasferimento del socio all’estero.
L’esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell’impedimento.
All’esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio proporzionalmente alla durata dell’esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
Inoltre, i soci che frequentano corsi di formazione annuali o biennali inerenti il counselling possono esser esonerati dai crediti formativi per il periodo del corso, tranne per i 5 crediti annuali riservati ad eventi organizzati direttamente dal CNCP nazionale o dalle sedi regionali inviando richiesta scritta a direttore della scuola attraverso la quale ci si inscrive al CNCP o alla Commissione per la Formazione Permanente, in base a come si iscrivono all'associazione.

 

 

Iscriviti al corso

"L'invio del presente modulo non costituisce un impegno all’iscrizione, ma permette di opzionare il posto per l'eventuale partecipazione al corso. L'iscrizione sarà considerata effettiva solo dopo aver fatto pervenire il Curriculum vitae, aver effettuato il colloquio motivazionale e aver versato la quota di iscrizione."

Modalita' di pagamento

S.I.P.E.A. Soc. Italiana Psicol - Bonifico Bancario: IT96L0306909606100000116678 presso Banca Intesa San Paolo.
Nella causale inserire: Iscrizione nome corso - Nome e Cognome
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